Cosa sono i contributi figurativi?
I contributi figurativi sono quei contributi che vengono riconosciuti senza alcun versamento effettivo a carico del dipendente, cioè senza la necessità da parte del lavoratore di dover contribuire attivamente in termini economici.
Parliamo di periodi assicurativi abbonati gratuitamente dallo Stato al verificarsi di particolari situazioni che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, rendono il dipendente iscritto all’assicurazione generale obbligatoria e quindi soggetto a copertura previdenziale nonostante l’impossibilità temporanea a svolgere la propria abituale attività professionale.
Dal momento in cui, non sono versati né dal lavoratore né dal datore di lavoro, i contributi figurativi possono essere considerati una sorta di “copertura virtuale” che, vale a tutti gli effetti come contribuzione previdenziale sia per maturare il diritto alla pensione sia per determinare l’ammontare dell’assegno stesso.
L’accredito si riferisce esclusivamente ad alcuni momenti particolari del percorso lavorativo di un dipendente, i quali vengono definiti con precisione dalla normativa. Parlando in maniera specifica dei lavoratori subordinati del settore privato (dato che esistono differenze nell’applicazione dei contributi figurativi nei confronti dei dipendenti pubblici come anche di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi), tra questi momenti particolari rientrano:
periodi durante i quali il dipendente viene licenziato ed ha diritto a percepire una somma a titolo di indennità di disoccupazione
periodi di sospensione dell’attività dovuta a cassa integrazione
periodi successivi al licenziamento da parte di un’azienda dichiarata in stato di crisi, durante i quali il lavoratore è ammesso a fruire della cosiddetta indennità di “mobilità”
servizio militare, anche quando non armato (missioni umanitarie) on in caso di servizio sostitutivo civile dovuto a obiezione di coscienza;
malattia o infortunio sul lavoro, eventualità per le quali il periodo massimo di accredito figurativo per l’assenza dovuta a malattia è stato inizialmente fissato in 52 settimane (12 mesi) dell’intera vita assicurativa; dall’1 gennaio 1997 la copertura è salita al ritmo di due mesi ogni tre anni, sino a raggiungere il tetto di 22 mesi (95 settimane), nell’intera vita assicurativa. La prestazione è rivolta a coloro che si siano trovati nella temporanea inabilità al lavoro per un periodo non inferiore ai 7 giorni;
Interruzione obbligatoria del lavoro per gravidanza.
La riforma Amato del 1992 ha stabilito l’estensione dei contributi figurativi a tutti i periodi per i quali è prevista l’assenza obbligatoria, anche se collocati al di fuori di un determinato rapporto di lavoro (cioè quando la donna è senza occupazione). In quest’ultimo caso, l’accredito è riservato, però, soltanto a coloro che possono far valere il requisito di cinque anni di anzianità contributiva acquisita in relazione all’effettiva attività lavorativa
periodi di interruzione facoltativa del lavoro per maternità della durata di sei mesi, anche frazionati, entro l’ottavo anno di vita del bambino. Sono comprese anche le assenze (permessi) dovute a malattia del bambino di età inferiore a tre anni;
periodi di assenza dal lavoro per donazione del sangue
periodi di aspettativa durante i quali il dipendente viene chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive (l’onorevole, ad esempio) o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali.
contratti di solidarietà difensivi
progetti di lavori socialmente utili per i quali il sussidio denominato “Assegno ASU” è corrisposto dall’INPS nei casi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative e amministrative in materia
indennità in ambito ASPI e NASPI
assistenza antitubercolare a carico dell’INPS
I contributi figurativi vengono, accreditati su richiesta dei diretti interessati (ossia i dipendenti) solitamente in occasione della domanda di pensione: non esistono, infatti, termini di scadenza. In altri casi, invece, si procede all’accredito d’ufficio.
Vale a dire che, in questo caso, l’onere dell’attuazione dell’accredito spetta all’INPS, sulla base dei dati di cui è già in possesso dato che eroga la corrispondente indennità, oppure su segnalazione dell’azienda attraverso la denuncia annuale delle retribuzioni (come avviene, nel caso di assenza per donazione del sangue).
In un’ottica di semplificazione anche nei casi di maternità, malattia e infortuni ormai procede all’accredito d’ufficio direttamente la cassa di integrazione INPS, con l’eccezione di quei casi in cui l’ente sia impossibilitato a disporre degli elementi di denuncia e calcolo necessari in assenza di comunicazione del lavoratore (come, per esempio, i casi di maternità al avvenuta al di fuori di un rapporto di lavoro).
Per quanto riguarda il servizio militare, invece, è necessaria la presentazione all’INPS del foglio matricolare (ovvero lo stato di servizio per gli ex ufficiali), rilasciato dal distretto militare di competenza del lavoratore. Se il riconoscimento figurativo viene richiesto nello stesso momento della domanda di pensione si può evitare di presentare la documentazione, compilando una dichiarazione di responsabilità.
Il dipendente ha in ogni caso la facoltà di rinunciare all’accredito (completamente o con riferimento ad alcuni periodi in particolare), a condizione che gli avvenimenti figurativi per i quali vuole presentare rinuncia rientrino tra quelli riconosciuti a fronte di una domanda diretta da parte del lavoratore stesso.
In caso contrario, non è possibile rinunciare né alla contribuzione figurativa accreditata d’ufficio né tantomeno ai contributi figurativi già utilizzati per portare in liquidazione prestazioni precedenti o di altro tipo.
Esiste un limite massimo dei contributi figurativi cumulabili?
La risposta è no. per quanto riguarda il numero massimo di contributi figurativi cumulabili, non sono previsti limiti predefiniti, a parte qualche eccezione.
Altri limiti relativi ai contributi figurativi possono essere limiti di tipo temporale, ovvero limiti al calcolo relativi al momento in cui sono avvenuti gli eventi associati alla contribuzione figurativa.
Qual è la reale valenza dei contributi figurativi INPS?
I contributi figurativi sono utili a tutti gli effetti e concorrono, quindi, a determinare sia il diritto al ricevimento della pensione sia la misura dell’assegno stesso.
Non mancano delle eccezioni. Ad esempio, per la pensione di anzianità, i periodi accreditati in seguito a indennità di disoccupazione e quelli relativi all’assenza dal lavoro per malattia generica hanno generalmente un valore limitato.
Vengono, considerati solo ai fini della determinazione della misura della pensione d’anzianità e non per il diritto: sì per il calcolo dell’ammontare, quindi, e non per il computo totale dell’anzianità contributiva.
Nel sistema retributivo e pro quota per quelli con un’anzianità inferiore, l’accredito della contribuzione figurativa non pone alcun problema se i periodi si collocano lontano dalla data del pensionamento.
Il problema arriva, però, quando questi stessi periodi sono compresi nell’arco di tempo da prendere in considerazione per il conteggio della rendita. In questo caso, infatti, diventa importante anche la “consistenza” del contributo in termini di retribuzione figurativa, perché si ripercuote direttamente sull’entità del trattamento a cui si avrà diritto.
Per i periodi di indennità da disoccupazione, malattia e maternità, il valore di ciascuna settimana di assenza va determinato in base alla media delle retribuzioni (sempre settimanali) percepite per l’attività lavorativa svolta nello stesso anno solare.
Per quanto riguarda, al contrario, periodi di sospensione per cassa integrazione e di mobilità, la retribuzione figurativa riconosciuta è pari allo stipendio preso come base per il calcolo dell’integrazione salariale o dell’indennità di mobilità.
Che cos’è la Legge 104?
Con il temine “Legge 104” si intende la legge quadro risalente al febbraio del 1992 emanata dal legislatore per dettare, all’interno dell’ordinamento, i principi generali inerenti “diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” (art.2 L.n.104/1992).
La norma rappresenta la risposta legislativa per assicurare adeguato sostegno, sia all’individuo disabile, sia ai familiari che in molti casi sono chiamati a prendersi cura di loro.
La legge 104 e i contributi figurativi per i dipendenti
Il dipendente che si assenta dal posto di lavoro per assistere un familiare con disabilità in una situazione di gravità ha diritto a veder riconosciuti i propri contributi, durante le giornate di permesso o congedo. Nel caso in cui il lavoratore fruisca dei cosiddetti permessi legge 104 o del congedo straordinario, l’INPS accredita la contribuzione figurativa.
Come funzionano, in caso di congedo o permessi legge 104, i contributi pensionistici?
I contributi figurativi vengono concessi nei casi in cui il dipendente che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità in base a quanto disposto dalla legge 104 di assenti per le seguenti cause:
prolungamento del congedo parentale
permessi giornalieri retribuiti (pari normalmente a due ore al giorno) concessi alla madre o al padre, fino al terzo anno di vita del bambino ed in alternativa al prolungamento del congedo parentale
permessi retribuiti (fino ad un massimo di 3 giorni mensili, frazionabili a ore) per i familiari, dal momento che si tratta di singole giornate di riposo, la contribuzione figurativa è attribuita come integrazione e non incide sul numero di contributi settimanali spettanti all’interessato
congedo straordinario retribuito, fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa
E’ stata prevista dalla legge che promuove l’equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, modificando la legge 104, a prevedere la copertura figurativa dei permessi mensili per l’assistenza di familiari disabili. I permessi fruiti precedentemente all’entrata in vigore di questa legge sono da considerarsi esclusi da qualsiasi riconoscimento figurativo per il diritto al ricevimento e il calcolo della misura dell’assegno pensionistico.
Contributi figurativi e maternità
Le riforme previdenziali degli ultimi anni da una parte e la legge n.53/2000 dall’altra, hanno conferito alla maternità una particolare tutela che si riflette anche sull’aspetto pensionistico. Per poter beneficiare della copertura figurativa durante i periodi di assenza in seguito a maternità non sono richiesti particolari requisiti di anzianità contributiva: è sufficiente la sola iscrizione all’INPS.
In particolare, oltre al periodo di astensione obbligatoria, anche il periodo di astensione facoltativa sino a sei mesi è coperto da contribuzione figurativa, con valore pari alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si colloca l’assenza dal lavoro. S
La tutela vale anche per le mamme – e i papà – che devono seguire i figli malati di età inferiore a otto anni. In questi casi, la lavoratrice ha il diritto di assentarsi dal lavoro ogni volta che lo ritenga opportuno, con il solo obbligo di presentare il certificato medico (rilasciato da un sanitario liberamente scelto) attestante la malattia del bambino. Fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, è previsto l’accredito della contribuzione figurativa. Successivamente, e fino al compimento dell’ottavo anno, la copertura può avvenire, a richiesta dell’interessata, con riscatto (cioè a pagamento, come previsto per il recupero degli anni di università), oppure con il versamento di contributi volontari.
Le varie riforme previdenziali e le leggi che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni hanno conferito al congedo di maternità una particolare tutela che si riflette anche sull’aspetto relativo alla pensione. Per poter beneficiare dei contributi figurativi durante i periodi di assenza in seguito alla maternità non vengono richiesti particolari requisiti di anzianità contributiva: è sufficiente semplicemente l’iscrizione all’INPS.
In particolare, oltre al periodo di astensione obbligatoria, anche il periodo di astensione facoltativa (previsto fino a sei mesi) è coperto dalla contribuzione figurativa, con un valore pari alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui avviene l’assenza dal lavoro stesso.
Se vengono superati i sei mesi, la quota eccedente è coperta allo stesso modo dalla contribuzione figurativa, ma in misura ridotta: il valore retributivo è pari al 200% dell’assegno sociale (nel 2020 ogni settimana è stata coperta da un valore pari a circa 230 euro).
La tutela vale anche per mamme e papà che devono seguire i figli malati di età inferiore a otto anni. In questi casi, i dipendenti avranno il diritto di assentarsi dal lavoro ogni volta che lo ritengano opportuno, con il solo obbligo di presentare un certificato medico (rilasciato da un operatore sanitario competente) che attesti la malattia del bambino.
Fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, viene previsto l’accredito della contribuzione figurativa. Successivamente, e fino al compimento dell’ottavo anno, la copertura può essere applicata, a richiesta dell’interessata, con riscatto (cioè a pagamento, come previsto per il recupero degli anni universitari), oppure con il versamento di contributi volontari.
Gli accrediti figurativi sono riservati solo a coloro che riceveranno in futuro la pensione interamente calcolata con il nuovo sistema contributivo (parliamo dei dipendenti giovani, nella pratica) e per i periodi successivi al 31 dicembre 1995.
Le coperture figurative previste in questo caso sono:
170 giorni per le assenze dal lavoro dovute all’educazione di ogni figlio (fino al sesto anno di età)
25 giorni l’anno fino a un massimo di 24 mesi per l’intero arco della vita assicurativa se la lavoratrice si assenta per assistere i figli sopra i sei anni, oppure un genitore o il coniuge inabili
È importante ricordare, inoltre, che dal 1 gennaio 1996 in caso di maternità, alla donna lavoratrice è riconosciuto un bonus, rappresentato da un anticipo rispetto all’età minima di accesso al pensionamento, di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo totale di un anno.
Mappa dei contributi figurativi
Tipologia | Accredito | Gestioni | Validità |
Integrazioni salariali In costanza di reparto di lavoro | |||
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria | D’ufficio | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria | D’ufficio | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Contratti di Solidarietà Difensivi | D’ufficio | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Integrazioni salariali concesse dal fondo di solidarietà di settore, dal FIS, o da altri fondi bilaterali (Assegno ordinario) | D’ufficio | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Eventi di disoccupasione | |||
Assicurazione sociale per l’impiego (Naspi, Aspi, DS, e Mini-Aspi) | D’ufficio | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Indennità di Mobilità Ordinaria | D’ufficio | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Disoccupazione speciale Edile | D’ufficio | Lavoratori dipendenti | diritto e misuradella pensione |
Disoccupazione e trattamento speciale agricolo | D’ufficio | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Sussidi di Accompagnamento alla pensione | |||
Assegno Straordinario di Solidarietà | D’ufficio | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Isopensione | D’ufficio | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Periodi di Astensione Facoltativa o Obbligatoria dal rapporto di lavoro | |||
Servizio Militare/ Civile Obbligatorio | A domanda | Lavoratori dipendenti / autonomi (art-com-cd) |
diritto e misura della pensione |
Congedo di Maternità / Paternità (Anche fuori del sopporto di lavoro) |
A domanda | Lavoratori dipendenti / autonomi (gestione separata) | diritto e misura della pensione |
Congedo Parentale | A domanda | Lavoratori dipendenti / autonomi (art-com-cd, gestione separata) | diritto e misura della pensione |
Congedo Straordinario di assistenza ai disabili | A domanda | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Permessi mensili di assistenza ai disabili | A domanda | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Assenze per malattio e o per educazione dei figli | A domanda | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Riposi giornalieri per allattamento | A domanda | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Aspettative per cariche pubbliche a sindacali | A domanda | Lavoratori dipendenti | diritto e misure della pensione |
Donazione e Sangue ed Emocomponenti | A domanda | Lavoratori dipendenti | diritto e misura della pensione |
Malattia / Altri Eventi | |||
Malattia o infortunio anche fuori dall’ambiente di lavoro | A domanda | Lavoratori dipendenti / autonomi (art-com-cd) |
diritto e misura della pensione |
indennità antitubercolari | D’ufficio | Lavoratori dipendenti | diritto e misure della pensione |
Godimento dell’assegno ordinario di Invalidità | D’ufficio | Lavoratori Dipendenti /autonomi | solo diritto |
Godimento della pensione di Invalidità | D’ufficio | Lavoratori Dipendenti /autonomi | diritto e misure della pensione |
LSU/LPU | D’ufficio | Lavoratori dipendenti | solo diritto (dal 1.1.1995) |