Codice Tributo 6933
Codice tributo 6933 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019
Con risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate identifica i codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0”.
La misura, prevista nell’allegato del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (PNRR), adottato il 13 luglio 2021 dal Consiglio Ecofin, nel più ampio ambito Piano Transizione 4.0, è finalizzata a sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in:
beni capitali
ricerca, sviluppo e innovazione
attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.
L’intervento consiste in una tax credit e copre le spese di cui chiedere il rimborso nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l’anno fiscale non corrisponde all’anno civile).
Le misure in questione attualmente sono previste dall’articolo 1, commi 189-190, delle leggi di bilancio 2020 e 2021 (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard), dall’articolo 1, commi 198-209, della legge di bilancio 2020 (credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese) e dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge di bilancio 2018 (credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0).
Come specificato nell’allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, che nel “Traguardo” della misura “Investimento 1: Transizione 4.0”, prevede, che “Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d’imposta tramite modello F24”, la risoluzione di oggi n. 68/E stabilisce che, per consentire l’utilizzo in compensazione dei bonus tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, devono essere utilizzati i codici tributo già istituiti, sulla base delle istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive.
Nel documento è precisato per completezza che, il codice tributo “6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti ( di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”, istituito con la stessa risoluzione n. 3/2021, è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che non sono finanziate dal Pnrr.
Si può compensare il tributo 6933?
ll credito è utilizzabile solo in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni (per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055)
o a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (per gli investimenti di cui ai commi 1056,1057,1058).
per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
“6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
“6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
“6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
Quando si paga il tributo 6933?
Entro il 16 aprile invece il Codice tributo 6933 fatta eccezione per la decadenza della data in corrispondenza di un giorno festivo, per cui il termine sarà automaticamente prorogato al giorno lavorativo successivo.
Codici tributo e tabella riassuntiva
I codici tributo dal 6933 al 6927, istituiti con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, sono applicabili anche per il PNRR:
“6933”, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
“6934”, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”;
“6935”, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”. Questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali, ma la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali;
“6936”, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
“6937”, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
Mentre, il codice tributo “6932”, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”, è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce ma che non sono finanziate dal PNRR.
Procedendo, il codice presentato tramite Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021 valevole anche per il PNRR è:
“6938”, “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.
Come nel caso precedente, anche in questa Risoluzione, sono presenti ulteriori codici che continuano ad essere validi ma che non sono relativi a misure finanziate nell’ambito del PNRR, ovvero:
“6939”, “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
“6940”, “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Infine, l’ultimo codice di nostro interesse risale alla Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019:
“6897”, “Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.
Ai fini del monitoraggio delle misure agevolative appena descritte, i dati dei crediti d’imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti beneficiari, secondo le relative istruzioni approvate dal direttore dell’Agenzia delle entrate. In particolare, nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta:
il credito d’imposta di cui al codice “6933” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 2;
il credito col codice “6934” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3;
il credito col codice “6935” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “L3” e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal PNRR), nella IV rigo RU130 col. 2 e col. 3;
il credito col codice “6936 sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2L” e nella sez. IV rigo RU130 col 5;
il credito col codice “6937” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3L” e nella sez. IV rigo RU130 col 6.
In conclusione, per le agevolazioni che saranno rilevabili solo in seguito, a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021, saranno individuate modalità analoghe di monitoraggio per i seguenti codici:
il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice “6938”);
il credito d’imposta per le spese di formazione (codice “6897”), ma che attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice “F7”.
Come si versa il codice tributo 6933?
Per mezzo del servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate).
Sezione modello F24 da compilare: ERARIO
Come compilare il modulo F24 tributo 6933
IMPORTO A CREDITO
Importo: | 4.000,00 Euro |
Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: | 2023 |
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SEZIONE ERARIO | ||||||||||||||||||||||
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI | codice tributo | ![]() | rateazione/regione/ prov./mese rif. | ![]() | anno di riferimento | ![]() | importi a debito versati | ![]() | importi a credito compensati | ![]() | SALDO (A – B) | |||||||||||
(1) | 6933 | (2) | (3) | 2023 | (4) | (5) 4000 | ||||||||||||||||
codice ufficio | ![]() | codice atto | ![]() | TOTALE | A | (6) | B | (7) | ![]() | (8) | ![]() | |||||||||||
(9) | ![]() | (10) | ![]() |
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Come compilare i campi dell’ F24
(1) codice tributo: | indicare 6933 |
(2) rateazione/regione/prov/mese rif: | non compilare |
(3) anno di riferimento: | Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2023 |
(4) importi a debito versati: | non compilare |
(5) importi a credito compensati: | indicare l’importo nl nostro esempio 4000 |
(6) TOTALE A: | somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario |
(7) TOTALE B: | somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito |
(8) SALDO (A – B): | indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B) |
(9) codice ufficio: | non compilare |
(10) codice atto: | non compilare |
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