Codice Tributo 8929 RAVVEDIMENTO SU IMPORTI RATEIZZATI A SEGUITO DEI CONTROLLI AUTOMATIZZATI EFFETTUATI AI SENSI DEGLI ARTT.36 BIS DPR 600/73 E 54 BIS DPR 633/72 – ART. 3 BIS, C. 4 BIS, D.LGS. 462/97 – SANZIONE

Pagamento delle Rate di un Avviso Bonario

Il pagamento delle rate di un avviso bonario è un’azione fondamentale per regolarizzare la propria situazione fiscale e evitare sanzioni. In questa guida, ti spiegherò come effettuare correttamente i pagamenti delle rate, le conseguenze in caso di omissione e le modalità per correggere gli errori commessi.

Conseguenze dell’omissione del pagamento delle rate

Se non effettui il pagamento delle rate dell’avviso bonario, potresti incorrere in diverse conseguenze. L’omissione del pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso o di una rata successiva entro il termine previsto per il versamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Questo significa che sarai iscritto a ruolo per il pagamento dei residui importi dovuti, comprensivi di imposta, interessi e sanzioni nella loro interezza.

Modalità di pagamento delle rate

Il pagamento delle rate può avvenire in due modalità: in un’unica soluzione o tramite rateazione. Nel caso di importi inferiori a 5.000 euro, puoi optare per un massimo di 6 rate trimestrali. Se l’importo supera questa soglia, puoi scegliere un massimo di 20 rate trimestrali.

Per ottenere la dilazione delle rate, la prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario. Tieni presente che questo termine viene sospeso dal primo agosto al 4 settembre di ogni anno. Se decidi di aderire alla rateazione, è importante rispettare le condizioni richieste per evitare la perdita del beneficio e la conseguente riscossione automatica da parte dell’Agente della riscossione.

Ravvedimento operoso per rate omesse

Se ti accorgi di aver omesso il pagamento di una rata del rateizzo dell’avviso bonario, puoi correggere l’errore utilizzando il ravvedimento operoso. Questo strumento ti consente di regolarizzare la situazione effettuando il pagamento della rata omessa entro il termine di pagamento della rata successiva, che corrisponde a 90 giorni dalla precedente. Nel caso dell’ultima rata dell’avviso bonario, il ravvedimento può essere effettuato entro 90 giorni dalla scadenza.

Il ravvedimento operoso rappresenta un’opportunità per sanare gli errori commessi. Affinché sia valido, devi assicurarti di effettuare il pagamento delle somme dovute in modo puntuale. In caso contrario, potresti incorrere nell’inammissibilità del ravvedimento e nel pagamento delle sanzioni previste dal sistema. Pertanto, è fondamentale prestare la massima attenzione nella procedura di ravvedimento operoso.

Lieve inadempimento

 

Il concetto di “lieve inadempimento” è stato introdotto dal legislatore per gestire le violazioni di piccola entità commesse durante la dilazione dei pagamenti e stabilire l’assenza di punibilità per tali inadempimenti.

Secondo la normativa vigente, si considera lieve inadempimento quando l’importo della rata non versata o versata in ritardo non supera i 516,46 euro. In questi casi, l’ente creditore non può avviare procedure sanzionatorie e non sono previste conseguenze penali o amministrative per il debitore.

Tuttavia, è importante precisare che il lieve inadempimento può essere riferito solo a un’unica rata. Se l’importo complessivo dei pagamenti inadempienti supera tale soglia, l’ente creditore può applicare le sanzioni previste dalla normativa.

Nel caso di un lieve inadempimento, è consigliabile regolarizzare tempestivamente la situazione effettuando il pagamento mancante o il pagamento in ritardo. In questo modo, si eviteranno problemi futuri e possibili conseguenze più gravi.

Ricorda che il lieve inadempimento è una misura introdotta per affrontare situazioni di scarsa rilevanza, ed è sempre consigliabile rispettare scrupolosamente i termini di pagamento e adempiere alle obbligazioni finanziarie nel modo corretto per evitare sanzioni e complicazioni.

Quando si riceve un avviso bonario il contribuente ha la facoltà di scelta tra il pagamento immediato e quello dilazionato, subordinato unicamente al rispetto della condizione di versamento della prima rata nel termine entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso cartaceo, oppure di 90 giorni dalla formazione dell’avviso telematico ove si sia optato per tale scelta nel modello Unico. Chi non versa entro tale scadenza perde la possibilità di godere della riduzione delle sanzioni al 10% e del beneficio del pagamento dilazionato.

Se la prima rata risulta pagata, i benefici risultano accordati ma alla condizione che il contribuente effettui i pagamenti delle rate successive alla prima.

Il fisco tollera ritardi “minimi”, non eccedenti il termine di versamento della rata successiva a quella non versata; poiché le scadenze sono trimestrali, il ritardo massimo tollerato quindi è pari a tale periodo temporale. Se non si provvedesse al versamento (sia pure tardivo) entro tale scadenza, la rateazione decade con l’applicazione delle sanzioni piene che verranno comminate per il mancato versamento del tributo.
Pertanto nel caso di ritardo di versamento delle rate successive alla prima, si potrà applicare al ritardo l’istituto del ravvedimento.

I codici tributo da utilizzare approvati con risoluzione n. 132/E del 29/11/2011:

Codice tributo 8929 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n 633/72- art. 3-bis, comma 4-bis, Dlgs n 462/97 – SANZIONE“;
Codice tributo 1980 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4-bis, Dlgs n 462/97 – INTERESSI“;

Codice tributo 8933 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter DPR n. 600/73 – articolo 3-bis, comma 4-bis, Dlgs n 462/97 – SANZIONE“;
Codice tributo 1983 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4-bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI“.

La sanzione va applicata nella misura prevista per il ravvedimento in generale (per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è dello 0,2% per ogni giorno, dal 16° al 30° giorno la sanzione è del 3%, oltre i 30 giorni la sanzione sale al 3,75%) da applicarsi sull’importo originariamente contraddistinto dal codice tributo 9001 sulla delega non tempestivamente versata, esponendola sul modello con il codice 8929;

Gli interessi a partire dal gennaio 2023 vanno applicati nella misura pari all’1,5% annuo, calcolati sui giorni di ritardo e rapportati alla somma complessiva della originaria.

Come si versa il tributo 8929?

Per mezzo del servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate).

Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

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Come compilare il modulo F24 tributo 8929

 

Importo: 4.000,00 Euro
Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: 2023
Codice atto oggetto di definizione 0106830023

.

SEZIONE ERARIO
IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI
codice tributo   rateazione/regione/
prov./mese rif.
  anno di
riferimento
  importi a debito
versati
  importi a credito
compensati
  SALDO (A – B)
(1) 8929 (2)                  (3) 2023 (4) 4000 (5)  
             
             
             
             
             
codice ufficio   codice atto             TOTALE    A (6)   B (7)   (8)  
(9)     (10) 0106830023    

.

Come compilare i campi dell’ F24

(1) codice tributo: indicare 8929
(2) rateazione/regione/prov/mese rif: non compilare
(3) anno di riferimento: Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2023
(4) importi a debito versati: indicare l’importo a debito, nell’esempio 4.000,00
(5) importi a credito compensati: non compilare
(6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
(8) SALDO (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B)
(9) codice ufficio: non compilare
(10) codice atto: Codice atto oggetto di definizione 01068360023

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