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Le ultime novità del  Superbonus al 110%. Una delle misure più importanti previste dal Governo italiano per incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli immobili. Tuttavia, le numerose novità normative introdotte dal Decreto Aiuti-quater, dalla manovra e dal decreto blocca cessioni hanno reso ancora più complesso capire come applicare questa agevolazione.
In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza sulle diverse combinazioni che esistono, suddividendo l’analisi in base al tipo di immobile.
Superbonus 110% per i condomini
Per quanto riguarda i condomìni, ci sono tre possibili situazioni. Nel primo caso, chi ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e ha presentato la Cilas entro fine anno (oppure li ha deliberati tra il 19 e il 24 novembre, presentando la Cilas entro il 25; oppure ancora, per la demolizione con ricostruzione, ha presentato l’istanza entro il 31 dicembre 2022) ha il Superbonus al 110% fino alla fine del 2023, con la possibilità di fare cessione e sconto in fattura.
Nel secondo caso, chi ha deliberato i lavori e presentato la Cilas (o l’istanza di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) dopo le date indicate al punto precedente, ma comunque entro il 16 febbraio 2023, ha il Superbonus al 90% nel 2023, con possibile cessione e sconto.
Se sono state sostenute delle spese nel 2022, queste hanno il 110%. Infine, chi delibera i lavori e/o presenta la pratica edilizia dal 17 febbraio 2023 in poi ha il Superbonus al 90% nel 2023, senza possibilità di sconto o cessione.
Superbonus 110% per edifici di un unico proprietario o in comproprietÃ
La situazione è simile, con qualche differenza, per gli edifici di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche, da due a quattro unità immobiliari. Chi ha presentato la Cilas entro il 25 novembre 2022 (non serve la delibera; l’istanza di demolizione va al 31 dicembre), ha il Superbonus al 110% anche nel 2023, con cessione o sconto.
Chi ha la Cilas o istanza dopo le date indicate al punto precedente, ma comunque entro il 16 febbraio 2023, ha il Superbonus al 90%, con cessione o sconto, come nel caso del condominio.
Ancora, chi ha la pratica edilizia dal 17 febbraio 2023 in poi ha il Superbonus al 90%, ma senza cessione o sconto. Tuttavia, sia per gli edifici di un solo proprietario sia per i condomìni, nel 2024 l’agevolazione scenderà al 70% e nel 2025 al 65%.
Superbonus 110% per case unifamiliari e singole unità indipendenti
Per quanto riguarda i lavori per le case unifamiliari e le singole unità indipendenti, il discorso cambia e le possibilità sono cinque. Chi non è riuscito ad attivare la proroga ha il Superbonus al 110% cedibile e utilizzabile con lo sconto in fattura, ma scaduto il 30 giugno 2022.
Chi al 30 settembre 2022 ha effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo ha il Superbonus del 110% sulle spese fino al prossimo 31 marzo, con possibilità di cessione e sconto.
Per chi ha iniziato i lavori nella finestra temporale non coperta dall’incentivo, cioè dal 1 luglio al 31 dicembre 2022 (senza arrivare al 30% dei lavori al 30 settembre 2022, altrimenti ci sarebbe la proroga) il Superbonus non è applicabile. Chi ha presentato la Cilas entro il 16 febbraio (o l’istanza di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) ha il Superbonus del 90% per il solo 2023, con possibilità di sconto e cessione.
Ma per questi immobili nel 2023 il superbonus spetta solo a chi ha iniziato i lavori dal 1° gennaio, usa la casa come abitazione principale, la possiede sulla base di un diritto reale e ha un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro (calcolato con il quoziente familiare).
Infine, chi ha presentato la Cilas dal 17 febbraio in poi (servono comunque il reddito di riferimento e le altre condizioni indicate al punto precedente) ha il Superbonus del 90% per il solo 2023, non cedibile né utilizzabile tramite sconto in fattura.
In sintesi, per le case unifamiliari e le singole unità indipendenti, ci sono cinque possibilità per accedere al Superbonus del 110% o del 90%.
La prima opzione riguarda chi ha già attivato il Superbonus entro il 30 giugno 2022: in questo caso, l’incentivo è cedibile e utilizzabile con lo sconto in fattura.
La seconda opzione riguarda chi ha effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022: in questo caso, è possibile accedere al Superbonus del 110% sulle spese fino al prossimo 31 marzo, con possibilità di cessione e sconto.
La terza opzione riguarda chi ha iniziato i lavori dopo il 30 giugno 2022, ma non ha raggiunto il 30% dei lavori al 30 settembre 2022: in questo caso, il Superbonus non è applicabile.
La quarta opzione riguarda chi ha presentato la Cilas entro il 16 febbraio (o l’istanza di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione): in questo caso, è possibile accedere al Superbonus del 90% per il solo 2023, con possibilità di sconto e cessione.
Tuttavia, il Superbonus spetta solo a chi ha iniziato i lavori dal 1° gennaio, usa la casa come abitazione principale, la possiede sulla base di un diritto reale e ha un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro (calcolato con il quoziente familiare).
Infine, la quinta opzione riguarda chi ha presentato la Cilas dal 17 febbraio in poi: in questo caso, è possibile accedere al Superbonus del 90% per il solo 2023, ma non è cedibile né utilizzabile tramite sconto in fattura. Anche in questo caso, sono richiesti il reddito di riferimento e le altre condizioni indicate nella quarta opzione.
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