Codice tributo 7708

Codice Tributo 7708

Codice tributo 7708 CESSIONE CREDITO SUPERBONUS 110% art. 119 DL n.34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022

Se il beneficiario dell’incentivo cede il credito alla ditta che esegue gli interventi edilizi,

L’impresa che riceve il credito avrà la possibilità di utilizzarlo esclusivamente in compensazione, ai sensi del DL n. 241 del 9 luglio 1997. Ciò significa che potrà utilizzarlo per compensare, o se possibile estinguere, eventuali debiti dovuti allo Stato, come quelli relativi ad imposte o contributi.

L’impresa potrà utilizzare il credito in compensazione con la stessa modalità con la quale ne avrebbe usufruito il beneficiario se avesse scelto la detrazione fiscale. Ovvero, la ditta potrà pagare i debiti verso lo Stato ripartendo il credito in 5 quote annuali di pari importo (4 quote per le spese sostenute nel 2022).

Cosa dice la legge:

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto che
“Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in
deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti
d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate
all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere
fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i
predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del
fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno
non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […]
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità
attuative della disposizione di cui al presente comma.”.
Tanto premesso, tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa
ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo
sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle
detrazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus),
è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia
delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente
tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici
tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba
procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di
esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020,
inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti
emanati in attuazione del medesimo articolo 121.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle
comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate
effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati
in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per
ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che
ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve
essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel
formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in
compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno
di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere
indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i
crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto del Superbonus
comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° novembre 2022. I codici tributo
istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano
utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31
ottobre 2022.

I nuovi codici Tributo sono:

Allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
 “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n.
34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
 “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art.
121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

Il codice 7708 è compensabile?

Certamente è stato  istituito per quello  ma  per poter essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione. Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa.”

 

Come si utilizza il  codice tributo 7708 per la cessione del credito ?

Per mezzo del servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modelloF24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate).

Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

 

 

Come compilare il modulo F24 tributo 7708

I codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 5 “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”

Importo: 7.000,00 Euro
Anno d’imposta per cui è maturato il diritto del credito: 2022

.

SEZIONE ERARIO
IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI
codice tributo   rateazione/regione/
prov./mese rif.
  anno di
riferimento
  importi a debito
versati
  importi a credito
compensati
  SALDO (A – B)
(1) 7708 (2)                  (3) 2022 (4)   (5)7000  
             
             
             
             
             
codice ufficio   codice atto             TOTALE    A (6)   B (7)   (8)  
(9)     (10)    

.

Come compilare i campi dell’ F24

(1) codice tributo: indicare 7708
(2) rateazione/regione/prov/mese rif: non compilare
(3) anno di riferimento: Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2022
(4) importi a debito versati: non compilare
(5) importi a credito compensati:

indicare l’importo a debito, nell’esempio 7.000,00

(6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
(8) SALDO (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B)
(9) codice ufficio: non compilare
(10) codice atto: non compilare

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