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Massimali superbonus

Massimali superbonus 110

 

 

Massimali di spesa Superbonus 110

Il Superbonus 110%  come abbiamo già scritto in articoli precedenti, si può richiedere per lavori effettuati su diverse tipologie di immobili tra cui abitazioni indipendenti, edifici plurifamiliari e condomini. occorre fare riferimento  ala suddivisione dei lavori in trainanti e trainati, mentre i primi sono obbligatori per accedere al bonus, i secondi sono facoltativi ma si possono aggiungere a quelli obbligatori e rientrano comunque nell’agevolazione.

Per ogni tipo di intervento, che sia esso trainante o trainato, esiste un preciso limite di spesa che può essere portato in detrazione o scontato in fattura o ceduto con il sistema del credito d’imposta credito. Nel momento in cui gli interventi sono su diverse parte dell’edificio, comprendono massimali diversi, questi importi vanno a cumularsi creando un solo massimale comune.

Quali sono i massimali di spesa concessi per ogni tipo di intervento edilizio ammesso al Superbonus 110 %? .

Iniziamo  dagli interventi cosiddetti “trainanti”, ovvero quelli che da soli possono rientrare nel massimali di spesa a seconda degli interventi.

Per l’intervento di isolamento termico delle superfici (coibentazione o cappotto):

50.000 euro, per gli edifici unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti;
40.000 euro, per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari. L’importo va moltiplicato per ogni unità condominiale;


30.000 euro, per i condomini composti da più di 8 unità immobiliari. Anche in questo caso, l’ importo dovrà  essere moltiplicato in base al numero delle unità.


Sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente con uno più efficiente dal punto di vista energetico:

30.000 euro, per gli immobili unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti;
20.000 euro, da moltiplicare per ogni appartamento, per i condomini che contano fino a 8 unità immobiliari;
15.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità, per i condomini composti da più di 8 unità abitative.


Per gli interventi volti all’adeguamento antisismico dell’edificio o all’acquisto di un immobile antisismico:

96.000 euro è il massimale previsto per ogni beneficiario che intende effettuare lavori antisismici. Nel caso di un condominio, il limite andrà moltiplicato per il numero delle unità abitative;
96.000 euro, allo stesso modo, è anche il limite previsto per chi intende acquistare una casa realizzata con criteri antisismici.

 

Massimali per gli interventi trainati


Gli interventi trainati, ovvero quelli che per essere eseguiti e rientrare nel superbonus necessitano di essere accostati ad uno degli interventi edilizi visti sopra.

Installazione di impianti solari fotovoltaici,

Il limite detraibile previsto è di  48.000 euro. In ogni caso, non sarà accettata una spesa superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.

esempio se si prevede di installare un impianto fotovoltaico di 6 KW  il costo non potrà superare 6 x 2400 = 14.400 €

Il Superbonus 110% dà inoltre la possibilità di eseguire, congiuntamente all’installazione del fotovoltaico, anche l’installazione di sistemi di accumulo integrati. Tale spesa avrà un massimale a parte, che ovviamente sarà cumulato con quello previsto dagli altri interventi, ed è pari indicativamente a 48.000 euro.

In ogni caso, la spesa non dovrà superare:

2.400 euro, per ogni kW di potenza nominale dell’impianto;
1.000 euro, per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo.

 

Sostituzione degli infissi  e delle chiusure oscuranti

L’Agenzia delle Entrate sostiene che la sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire dell’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. I predetti interventi sono ammessi al Superbonus, 

Il massimale previsto è di 60.000 euro che per il superbonus diventano 60.000/1,1 euro ovvero  54.545 euro.


Installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici,

il limite detraibile sarà di:

2.000 euro per colonnina, per gli immobili unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti;
1.500 euro per colonnina, per i condomini che installano fino a 8 colonnine;
1.200 euro per colonnina, per i condomini che installano più di 8 colonnine.


Interventi atti ad abbattere le barriere architettoniche,

Il massimale previsto è di 96.000 euro. Importo che, per i condomini dovrà essere moltiplicato per ogni unità immobiliare.

I massimali di spesa del Superbonus 110 % sono cumulabili?


I massimali superbonus sono cumulabili secondo gli interventi che si intendono svolgere. Nel caso in cui si volesse procedere all’installazione di un impianto fotovoltaico, lo si potrebbe fare solamente eseguendo questo intervento congiuntamente ad un altro intervento trainante.

Dunque, ad esempio, volendo eseguire la coibentazione del 25% della Superficie disperdente lorda e in concomitanza anche l’installazione del fotovoltaico con impianto di 6 kW nell’edificio, basterà sommare le cifre dei massimali concessi. Quindi 50.000 + 14.400  =  64.400 €.

 

Nel Superbonus  110%  le pertinenze si calcolano nei limiti di spesa?


 La circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate comunica che le pertinenze non si conteggiano nel caso in cui non si trovino nello stesso edificio oggetto dell’intervento.

E nel caso in cui i costi per i lavori superano i massimali  previsti dal Superbonus 110, cosa succede?

Semplice: il cliente si accolla la differenza  di costo tra quanto previsto dalla legge e quanto effettivamente fatturato.

 

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