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La Pensione minima in Italia, che importo ha nel 2022?
La pensione minima in Italia è una misura prevista dal sistema pensionistico italiano per integrare con un importo extra la pensione di chi riceve una pensione troppo bassa. L’importo della pensione minima è calcolato ogni anno in base ad indici ISTAT.
In virtù della rivalutazione 1,6% a decorrere dal 1° gennaio 2022, come segnalato dalla Circolare INPS, il trattamento minimo passa a 523,83 euro mensili (equivalenti a 6.809,79 euro annui) rispetto ai 515,58 euro mensili (6.702,54 euro annui) del 2021.
Quali sono i requisiti per ricevere la pensione minima in Italia?
Il contribuente per avere diritto alla pensione minima in Italia deve questi requisiti:
avere almeno 67 anni di età
avere almeno 20 anni di contributi, che corrispondono a 1040 settimane
poter contare su una pensione con un contributo mensile inferiore a 515,00 euro
poter contare su una pensione personale annuale per un importo inferiore ai 6702,54 euro
poter contare su una pensione coniugale per un importo complessivo inferiore a 20107,62 euro
essere andato in pensione con un sistema diverso dal regime contributivo puro;
quindi deve essere andato in pensione prima del 1996.
Dove richiedere assistenza per ottenere la pensione minima?
Se si hanno i requisiti per ottenere la pensione minima si può chiedere assistenza per le pratiche per la pensione minima in qualsiasi Centro Assistenza Fiscale (CAF) o Patronato presente nel proprio comune di residenza.
Chi ha diritto alla parziale integrazione della pensione minima?
Anche per alcuni contribuenti, che non hanno diritto a ricevere la pensione minima, è possibile accedere a un’integrazione parziale da parte dello Stato italiano:
pensionati che vivono da soli che possono contare su un reddito personale inferiore a 13405,08 euro
pensionati coniugati che possono contare su un reddito personale fino a 13405,08 euro, e un reddito coniugale complessivo inferiore ai 26810,16 euro
Chi non ha diritto all’integrazione parziale della pensione minima?
Ad alcuni contribuenti, non spetta nessuna integrazione parziale della pensione minima:
lavoratori con meno di 20 anni di contributi, cioè 1040 settimane
lavoratori che hanno versato i contributi con il sistema contributivo puro dal 1996, o il computo in Gestione Separata
lavoratori che superano il reddito personale annuale di 13405,08 euro, e che superano una pensione coniugale complessiva di 26810,16 euro
Pensione minima, perequazione cosa significa?
Con il termine di “perequazione delle pensioni” si intende la rivalutazione degli importi di tutti trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica in relazione al costo della vita, con effetto dal primo di gennaio di ogni anno.
Lo scopo è quello di proteggere i pensionati dalla diminuzione del potere di acquisto dovuto all’avanzare dell’inflazione.
Sono coinvolte dalla perequazione le pensioni dirette e quelle ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta) oltre ai trattamenti garantiti dalle gestioni lavoratori autonomi nonché quelle sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive.
L’adeguamento delle pensioni avviene in base alla variazione percentuale dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’ISTAT, ottenuto rapportando il valore medio relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, con il dato analogo registrato l’anno prima.
Pensione minima 2022
A chi spetta l’integrazione al minimo, prevista nell’ambito del calcolo della pensione con il sistema retributivo (sono esclusi pertanto coloro che sono soggetti al regime interamente contributivo) è subordinata all’assenza di redditi superiori a determinate soglie, differenti a seconda della data di decorrenza della pensione.
I valori, anch’essi aggiornati al 2022, sono pari a:
In caso di decorrenza del trattamento corrispondente al 1° gennaio 1995 è previsto un limite di 13.619,58 euro (soggetto non coniugato o legalmente ed effettivamente separato), elevato 27.239,16 euro per il soggetto coniugato.
Se la pensione decorre dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 i limiti sono 13.619,58 euro (soggetto non coniugato) e 34.048,95 euro per chi è coniugato.
Da ultimo, in caso di decorrenza della pensione per i periodi fino al 31 dicembre 1993 il limite è uno solo, pari a 13.619,58 euro.
Qual è il reddito di riferimento
Il reddito da prendere a riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha validità sino al 30 giugno dell’anno successivo, con esclusione dei redditi esenti da IRPEF tra cui:
Trattamenti di fine rapporto
Reddito della casa abitazione
Importo della pensione da integrare al trattamento minimo.
Assegno sociale 2022
La rivalutazione agisce anche sull’ammontare dell’assegno sociale 2022, ivi compresi i limiti di reddito individuale e coniugale.
L’ammontare dell’assegno, comunicato sempre dall’INPS con la Circolare del 23 dicembre scorso, corrisponderà nel 2022 ad euro 467,65 mensili (corrispondenti a 6.079,45 euro annui).
Nel 2021, al contrario, l’assegno corrispondeva a 460,28 euro mensili (5.983,64 euro annui).
L’assegno sociale, introdotto dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale, è riconosciuto ai cittadini (non residenti all’estero):
Italiani
Comunitari
Extra–comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo
Cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria
che versano in condizioni economiche disagiate, in possesso di redditi inferiori a determinate soglie.
Requisiti
L’assegno, non reversibile ai superstiti, è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda all’INPS, a beneficio di coloro che hanno un reddito annuo, per il 2022, non superiore a 6.079,45 euro di reddito, limite elevato a 12.158,90 euro se il soggetto è coniugato.
I redditi (del richiedente e del coniuge) da considerare sono:
Redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
Redditi esenti da imposta;
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
Redditi soggetti a imposta sostitutiva, quali interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di Stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titolari simili, emessi da banche e Società per Azioni;
Redditi di terreni e fabbricati;
Pensioni di guerra;
Rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
Pensioni dirette erogate da Stati esteri
Pensioni ed assegni erogati a invalidi civili, ciechi civili e sordi;
Assegni alimentari.
Al contrario, non si considerano:
TFR ed anticipazioni dello stesso
Reddito della casa di abitazione
Competenze arretrate soggette a tassazione separata;
Indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili
Indennità di comunicazione per i sordi
Assegno vitalizio per gli ex combattenti della guerra 1915 – 1918.
Per avere diritto all’assegno è altresì necessario
Aver compiuto il 67° anno di età
Risiedere sul territorio nazionale
Risiedere in Italia da almeno dieci anni continuativi.
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