Le imprese sono tenute al pagamento del diritto Annuale della Camera di Commercio
Se per qualche motivo ad esempio una dimenticanza non è stata versata l’imposta a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola non verrà rilasciata la certificazione camerale (articolo 24, comma 35, della legge n. 449 del 27.12.1997).
Se è trascorso meno di un anno dalla violazione (ovvero dall’ultimo giorno utile per pagare senza ritardo), l’impresa può ( oltre a versare il tributo mancante per sbloccare il certificato) provvedere a versare gli importi a titolo di sanzione e interessi per ravvedimento, in modo da non ricevere più alcuna sanzione per quell’anno di competenza.
Ravvedimento su diritto dovuto con l’esazione a scadenza ordinaria o per nuove iscrizioni
Per verificare se l’impresa è ancora nei termini per effettuare ravvedimento, bisogna individuare la data della violazione, ovvero la data di scadenza entro la quale non è stato effettuato in tutto o in parte il versamento dovuto. La data viene così individuata:
per le nuove iscrizioni, è il 30º giorno dopo la protocollazione della domanda;
in tutti gli altri casi si fa riferimento alla data di scadenza “scelta” dal contribuente (es. per il 2020 30/6 oppure 30/7): ad esempio, se era stato precedentemente effettuato un versamento incompleto, si dovrà considerare entro quale dei due termini era stato effettuato.
Entro un anno dalla data della violazione si potrà effettuare il ravvedimento.
Successivamente si potrà soltanto regolarizzare il tributo e attendere l’irrogazione della sanzione con cartella esattoriale o emissione di atto contestuale.
Come si calcola il ravvedimento operoso del diritto annuale Camera di Commercio?
L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, prevede l’istituto del “ravvedimento operoso”, che consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Il contribuente può beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Per effettuare il ravvedimento si dovranno utilizzare i tre codici predisposti dall’Agenzia delle Entrate
3850 = tributo,
3851 = interessi,
3852 = sanzione,
e quindi compilare tre righe del modello F24, Sezione IMU e altri tributi locali, con codice ente PO; l’anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo.
Si ricorda che i versamenti effettuati con cod. 3851 e 3852 non sono compensabili con altri tributi.
Modalità di Calcolo
Si invita inoltre a contattare sempre l’Ufficio Diritto Annuale prima di effettuare il ravvedimento per una maggiore sicurezza.
Le 3 righe del modello F24 dovranno essere compilate nel seguente modo:
Codice tributo 3850
Punto 1) Il tributo, ottenuto per differenza fra il dovuto (aumentato dello 0,40% se era stata scelta con un versamento parziale la seconda scadenza) e quanto versato entro la scadenza stessa.
Codice tributo 3851
Gli interessi calcolati sull’importo di cui al punto 1, per il numero di giorni intercorrenti tra la scadenza e la data in cui si versa il ravvedimento.
I giorni trascorsi fino al 31.12.2020 sono soggetti al tasso dello 0,05%;
dall’ 1.1.2021 tasso 0,01%; il divisore 36500.
Codice tributo 3852
Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta anche l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive.
In particolare, tale decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
La sanzione calcolata sull’importo di cui al punto 1, del 3% se il versamento avviene dal 1º al 30º giorno dalla scadenza, e del 3,75% se avviene a partire dal 31º giorno fino a un anno.
Non si applica al diritto annuale il c.d. ravvedimento “mini” o “sprint” per i primi 15 giorni.
Esempio:
Ravvedimento su un diritto annuale 2020 per un piccolo imprenditore soggetto a ISA (54 euro con scadenza 20 Luglio 2020), pagato il 19 dicembre 2020:
codice tributo 3850 = euro 5,00 (tributo)
codice tributo 3851 = 54,00 x ( 0,05 tasso x 152 giorni ) / 36500 = euro 0,01 (interessi)
codice tributo 3852 = 54,00 x 3,75% = euro 2,03 (sanzione)
Il Ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, versando:
Il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
Una sanzione ridotta sul diritto non versato nei termini (Contattare l’Ufficio diritto annuale della propria CCIAA per avere le misure esatte della sanzione ridotta applicabile);
Gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dal termine di pagamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
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