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L’acronimo MPMI, sta a indicare le Micro Piccole Medie Imprese.

Con MPMI si intende un universo di aziende che non possono definirsi grandi, sia dal punto di vista dei risultati economico patrimoniali, che da quello dimensionale.

Dovremo abituarci ad abbandonare la vecchia espressione PMI (piccola e media impresa)  che potrebbe lasciare il posto a MPMI dove la “M” iniziale sta per “micro”. Con la Raccomandazione n.2003/361/CE la Commissione Europea introduce infatti la definizione più ampia di MPMI  con l’obiettivo di definire meglio la realtà economica di questo articolato mondo imprenditoriale e di rafforzare l’efficacia dei programmi e delle politiche comunitarie a loro destinati. Le micro, piccole e medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale.

I criteri Identificativi delle MPMI

OCCUPATI Inferiore a numero: micro 10  piccole 50 medie 250

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono
contabilizzati come parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi
parentali non è contabilizzata.

2 FATTURATO (*) Pari o inferiore a milioni di euro: micro 2 piccole 10 medie 50
Oppure:

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE (*)
Pari o inferiore a milioni di euro: micro 2 piccole  10 medie 43

3 PARTECIPAZIONI
L’impresa non deve detenere da sola oppure insieme ad una o più
imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di
un’altra impresa.

(*) Occorre rispettare almeno uno dei due parametri di cui al punto 2
Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati
su base annua.

Per le imprese di recente costituzione, i cui conti non sono ancora stati
chiusi, i dati vengono stimati in base all’ esercizio in corso.

Per le imprese che alla data di sottoscrizione della Richiesta di Affidamento non
è stato ancora approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la
prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli
occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Evoluzione della normativa per le MPMI

Nel 1996  96/280/CE è stata adottata dalla Commissione Europea una raccomandazione che
stabiliva una prima definizione comune di MPMI (micro/piccola e media impresa). Questa definizione
è stata estensivamente applicata in tutta l’Unione europea.

Il 6 maggio 2003, 2003/361/CE, la Commissione Europea ha adottato una nuova raccomandazione al
fine di tenere conto degli sviluppi economici realizzati sin dal 1996.

La nuova definizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2005 e si applica a tutte le politiche, programmi e
misure posti in essere dalla Commissione per le PMI. In Italia la normativa comunitaria è stata recepita
con il Decreto Ministero Attività Produttive del 18/04/2005.

Definizioni:

OCCUPATI: corrispondono agli effettivi ULA (unità lavorative anno), cioè al numero di persone che,
durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa (o per suo conto) a tempo pieno.

FATTURATO: corrispondente alla voce A1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del
Codice Civile s’intende l’importo del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita
di prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli
sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente
connesse al volume d’affari.

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE: si intende il totale dell’attivo patrimoniale.

PARTECIPAZIONI: l’impresa non deve detenere da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate,
il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa; la quota del 25% può essere superata
solo nei casi previsti dall’art. 3 comma 3 lettere a) b) c) d).

L’impresa richiedente è sempre considerata autonoma nel caso in cui non sia partecipata o partecipi
per oltre il 25% un’altra impresa e nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo
tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter
presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate (controllanti e/o controllate) e /o collegate.
Nel caso invece in cui l’impresa richiedente l’intervento in garanzia del Confidi sia controllata o controlli,
(cosiddetta impresa “associata” partecipata o partecipante per oltre il 25% da un’altra impresa), una o
più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si
sommino, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di
voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati
dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente
medesima.

Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata tra quelle presenti
agli atti della pratica. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese controllanti e/o controllate
all’impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti (100%) i dati relativi alle imprese
che eventualmente sono collegate a tali imprese “associate”, a meno che i loro dati non siano stati già
ripresi tramite la redazione di un bilancio consolidato di Gruppo. I dati da prendere in considerazione
sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso appunto di redazione di bilancio
consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell’impresa o dai conti consolidati nei quali l’impresa
è ripresa tramite consolidamento.

Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato
con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci
di quest’ultima.

La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con
riferimento alla data di sottoscrizione della Richiesta di Affidamento sulla base dei dati in possesso
della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
Ad eccezione dei casi riportati dall’art. 3, comma 3, lettere a) b) c) d) D.M. 18 aprile 2005, un’impresa
è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di
voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più
enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora
siano detenuti anche per il tramite di una o più imprese.

Un’impresa può essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se
viene raggiunta o superata la soglia del 25 % di investitori elencate, a
condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del
paragrafo 3 con l’impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di
persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono
fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai
suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d)autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000
abitanti.

Sussiste una presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di
cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella
gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o
più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch’esse considerate imprese
collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o
di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch’esse considerate imprese
collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato
rilevante o su mercati contigui.

 

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