Il Superbonus 110% introdotto dal Decreto 34/2020 – cosiddetto “Dl Rilancio” – nell’ambito delle misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza Covid. E’ una detrazione riconosciuta nella misura del 110% sulle spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici effettuati da:
condomìni;
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Fino al 31 dicembre 2023 è prevista l’applicazione del 110%, ma a condizione che eseguano il 60% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2023, per:
ICAP ed “enti equivalenti”;
cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Inoltre il 110% verrà applicato – senza nessuna limitazione ISEE – fino al 31 dicembre 2022, ma a condizione che eseguano il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2022, su:
edifici unifamiliari;
unità autonome funzionalmente indipendenti.
La Legge di Bilancio 2022 ha inoltre stabilito che il Superbonus verrà applicato nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute nel 2025.
Regola di applicazione del Superbonus 110%
La regola sostanziale che distingue due tipologie di lavori:
interventi trainanti;
interventi trainati.
Soltanto i primi infatti garantiscono l’accesso diretto alla detrazione del 110% spalmata in cinque rate annuali di pari importo anziché nelle canoniche dieci dei bonus 50-65% (le rate saranno invece quattro per le spese sostenute nel 2022). Quanto alla seconda tipologia di lavori detti “trainati”, ha sì diritto al 110%, solo se i lavori vengono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti.
Per quali lavori si può chiedere il Superbonus 110?
Gli Interventi trainanati sono:
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Sono considerari interventi “di isolamento termico sulle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza U espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013”.
1.1 Elementi edilizi
1. Si riportano i valori limite dei parametri caratteristici degli elementi edilizi negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica.
Tabella 1- Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l’esterno soggette a riqualificazione
Zona climatica | U (W/m2K) | |||||||||
2015(1) | 2021(2) | |||||||||
A e B | 0,45 | 0,40 | ||||||||
C | 0,40 | 0,36 | ||||||||
D | 0,36 | 0,32 | ||||||||
E | 0,30 | 0,28 | ||||||||
F | 0,28 | 0,26 |
Tabella 2 – Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno soggette a riqualificazione
Zona climatica | U (W/m2K) | |||||||||
2015(1) | 2021(2) | |||||||||
A e B | 0,34 | 0,32 | ||||||||
C | 0,34 | 0,32 | ||||||||
D | 0,28 | 0,26 | ||||||||
E | 0,26 | 0,24 | ||||||||
F | 0,24 | 0,22 |
Tabella 3 – Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno soggette a riqualificazione
Zona climatica | U (W/m2K) | |||||||||
2015(1) | 2021(2) | |||||||||
A e B | 0,48 | 0,42 | ||||||||
C | 0,42 | 0,38 | ||||||||
D | 0,36 | 0,32 | ||||||||
E | 0,31 | 0,29 | ||||||||
F | 0,30 | 0,28 |
Tabella 4 – Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione
Zona climatica | U (W/m2K) | |||||||||
2015(1) | 2021(2) | |||||||||
A e B | 3,20 | 3,00 | ||||||||
C | 2,40 | 2,00 | ||||||||
D | 2,10 | 1,80 | ||||||||
E | 1,90 | 1,40 | ||||||||
F | 1,70 | 1,00 |
1. Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata
2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.
3. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto dell’effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370.
4. I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 1, 2 e 3, si considerano comprensive dei ponti termici all’interno delle strutture oggetto di riqualificazione (a esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione.
Tabella 5- Valore del fattore di trasmissione solare totale ggl+sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile.
Zona climatica | g gl+sh | |||||||||||||
2015(1) | 2021(2) | |||||||||||||
Tutte le zone | 0,35 | 0,35 |
(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici
(2) dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici
Per questi lavori il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Su questi la detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Si tratta di interventi condominiali (parti comuni) di “sostituzione degli impianti esistenti con altri impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili -e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento, come definito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011
collettori solari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
In tal caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per singola unità immobiliare. Nel caso delle unità facenti parte di edifici plurifamiliari, queste devono essere funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Si tratta in sostanza “dei medesimi interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, ma con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate di alcuni Comuni (solo quelli non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE), dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità cinque stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente n. 186 del 7 novembre 2017”.
Interventi antisismici
Per quanto riguarda la categoria trainante degli interventi antisismici ,si tratta degli stessi identici lavori di messa in sicurezza antisismica per i quali viene di fatto innalzata la detrazione ordinaria del 75 o 85% (a seconda dell’entità del passaggio da una classe di rischio all’altra) alla super aliquota del 110%.
Interventi Trainati
Il Superbonus può essere applicato anche in presenza di lavori “trainati”, a patto comunque di abbinarli (salvo casi particolari) con uno o più lavori appartenenti alle suddette quattro macro-tipologie “trainanti”.
La guida dell Agenzia Delle Entrate fa rientrare nella categoria dei “trainati”:
tutto il comparto degli interventi di efficientamento energetico, su cui normalmente si applica il bonus 65%;
lavori di eliminazione delle barriere architettoniche;
l’installazione di impianti solari fotovoltaici (anche su strutture pertinenziali agli edifici);
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:
2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
L’unica deroga a questo discrimine, cioè l’unico caso in cui un intervento “trainato” potrebbe da solo far scattare il diritto al Superbonus, anche se effettuato senza interventi “trainanti”, è quello in cui l’esistenza di eventuali tutele culturali, paesaggistiche, urbanistiche o ambientali, impedisca sull’immobile la realizzazione dei medesimi interventi “trainanti”.
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