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La Commissione Disponibilità Fondi (abbreviata in CFD) è una commissione bancaria di recente applicazione.

La banca addebita la commissione come corrispettivo di un affidamento che mette a disposizione al cliente, indipendentemente dall’utilizzo o meno del fido.

Regolamentata nel 2009, la CDF ha sostituito la Commissione di Massimo scoperto, già oggetto di numerose contestazioni poiché priva di ragioni pratiche e non supportata da fondamenti giuridici.

Come si calcola la Commissione Disponibilità Fondi?

Facciamo un esempio per spiegare come viene calcolata la commissione di messa a disposizione fondi.

Esempio:

Un’azienda è affidata con un fido bancario di c/c di euro 5.000 euro ed un castelletto bancario per anticipo fatture di 150.000 euro.

In base alla normativa, la commissione massima applicabile dalla Banca è dello 0,50% trimestrale, calcolata sull’importo degli affidamenti (escludendo quindi finanziamenti chirografari e mutui ipotecari).

Totale fidi Euro 155.000 lo 0,50% corrisponde a 775 Euro trimestrali

Questa è la commissione massima che la Banca può applicare.

 

Quanto costa la Commissione Disponibilità Fondi?

La Banca non può applicare una Commissione Disponibilità Fondi maggiore dello 0,50% ogni trimestre.

Probabilmente hai già capito, ma vediamo di approfondire.

Il fatto che 0,50% trimestrale è la commissione massima applicabile, sta a significare che non tutti pagheranno quella commissione.

Quello è il prezzo di listino del servizio!

Come in altri settori, ci saranno clienti che pagano un prodotto/servizio a prezzo di listino, ed altri che invece avranno condizioni di favore.

Nel caso della Commissione Messa a Disposizione Fondi sono due i fattori che incidono in modo determinante, uno positivo e l’altro negativo:

Il tuo potere contrattuale (positivo): Se la tua azienda ha un ottimo rating, la banca probabilmente sarà disposta a trattare le Commissioni Messa a Disposizione Fondi;
La soglia trimestrale di usura (negativo): Ci sono situazioni in cui la banca ti riduce automaticamente una parte della commissione e gli imprenditori sono davvero stupiti che la banca restituisca loro denaro. La verità è che c’è poco da essere felici in questo caso… La banca restituisce parte della commissione che, considerata insieme al tasso di interesse applicato, va oltre alla soglia di usura prevista per il trimestre. Per evitare contestazione per usura, la maggior parte degli Istituti bancari fa verifiche e provvede alla rettifica ai clienti nel caso sia stata superata la soglia di usura.
Perchè non devi sottovalutarla
Personalmente ho vissuto dall’interno del sistema bancario il passaggio dalla Commissione di Massimo Scoperto alla Commissione Messa a Disposizione Fondi (CMDF).

Ti confesso che questo passaggio, dal punto di vista dell’azienda, ha alcuni aspetti positivi, ma alcuni a cui devi prestare particolare attenzione.

Aspetto Positivo: C’è un’unica commissione che ha sostituito varie voci  come (Commissione di. Massimo . Scoperto, diritti di Segreteria, eventuali spese di istruttoria Affidamenti).

Aspetto Negativo: La Commissione di Massimo scoperto veniva calcolata sul picco massimo di utilizzo degli affidamenti e quindi era una commissione proporzionale all’utilizzo degli affidamenti.
La Commissione Disponibilità Fondi invece è una commissione in percentuale calcolata ogni trimestre sulla somma dell’affidamento che la banca ti concede, indipendentemente dal fatto che la tua azienda utilizza i fidi o meno.

Adesso che hai saputo come funziona questa commissione che ti applica la banca, se ti accorgi di pagare lo 0,50% trimestrale sarai sicuramente tentato di andare in banca per chiedere una riduzione.

Perché è importante dividere l’importo della Commissione Disponibilità Fondi dalle  altre Commissioni Bancarie in Contabilità?

Perché la commissione disponibilità Fondi fa parte degli oneri finanziari mentre il resto de Commissioni Bancarie appartengono agli oneri di gestione nella riclassificazione del bilancio.

 

Come ottenere il rimborso della commissione disponibilità fondi


Il rimborso delle commissioni eventualmente  illecitamente addebitate dalla banca può essere richiesto con un giudizio ordinario, con un ricorso all’ABF l’arbitro bancario e finanziario o con reclamo diretto all’istituto bancario.

Solitamente il reclamo  serve a poco.

Nel caso in cui sussistano le condizioni, al fine di ottenere il rimborso, è consigliabile citare, previo diffida, la banca in giudizio, ordinario o veloce, e chiedere la restituzione dell’indebito.

Per quanto possa sembrare paradossale, spesso la banca, ricevuta la citazione in giudizio, si apre alla trattativa e si arriva con maggiore facilità ad una composizione bonaria prima della sentenza.

Per fare ciò è necessario effettuare una analisi sul rapporto di conto corrente, unitamente alla documentazione contrattuale, una volta individuati gli illeciti e qualora ne sussistano i presupposto economici si procederà, previo incarico, alla stesura della perizia econometrica.

 

La normativa che ha introdotto la Commissione Disponibilità Fondi

La Legge 2/2009, all’articolo 2 bis, si occupa di regolamentare le commissioni bancarie che da anni erano oggetto di varie contestazioni e, nello stesso articolo regolamenta:

La Commissione di Massimo Scoperto, dichiarando che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulta a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”.
La Commissione Disponibilità Fondi: “Sono altresì nulle le clausole… che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi… salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato… con patto scritto, non rinnovabile tacitamente… e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale …”.
Con la legge 2/2009 si è cercato di attribuire una regolamentazione all’applicazione delle commissioni di massimo scoperto.

La norma è stata successivamente abrogata dall’art. 27 comma 4 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1 poi convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012.

Solo con l’entrata in vigore del nuovo art. 117 bis del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), si è  provveduto a disciplinare legislativamente le commissioni da applicare alle aperture di credito, stabilendo dei requisiti specifici, in assenza dei quali la clausola è nulla.

L’art. 117 bis del D.Lgs. 385/91, inserito dall’articolo 6-bis, del D.Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, entrata in vigore il 28 dicembre dello stesso anno), così stabilisce:

“I contratti di apertura di credito possono talvolta prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione omnicomprensiva, calcolata proporzionalmente rispetto alla somma messa a disposizione al cliente. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione al cliente“.

 

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