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Nella legge di bilancio 2022 è prevista la proroga del superbonus 110 al 2023 solo per condomini e case popolari, mentre per le case unifamiliari sarà fino al 2022. Il tetto Isee,  da prima previsto, è stato invece eliminato.

Tutte le novità sul superbonus 110

Superbonus 110 proroga 2022 per le case unifamiliari
La proroga del superbonus 110 è previsto per le case unifamiliari al 31 dicembre 2022, senza il limite Isee di 25mila euro, in virtù di un accordo durante il passaggio parlamentare della legge di bilancio 2022.

A condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori previsti del superbonus 110.

La proroga vale per tutte le abitazioni unifamiliari senza differenza di tra prima e seconda casa.

Superbonus proroga al 2023

La proroga al 2023 del superbonus 110 riguardo i condomini e gli IACP ( Istituto Autonomo Case Popolari). La novità è che a partire dal 2024 scatta la diminuzione della detrazione sulle spese sostenute: sarà del 70% nell’anno 2024, del 65% nel 2025.

Proroga al 31 dicembre 2023 per gli immobili di proprietà delle cooperative sempre che alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato almeno il 60% dei lavori.

Nuova scadenza per il superbonus 110

Le novità introdotte nella legge di bilancio 2022, introducono nuove scadenze per il bonus 110. Ricordiamo che fino ad ora le scadenze previste per il superbonus 110 erano le seguenti

edifici unifamiliari: 31 dicembre 2022
edifici da 2 a 4 unità di proprietà di persone fisiche : 31 dicembre 2022 (se entro giugno è stato realizzato il 60% dei lavori)
edifici plurifamiliari o condomini: 31 dicembre 2022
IACP: 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 si è raggiunto almeno il 60% dei lavori

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 523 ci ricorda che il superbonus 110 per cento spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici, i cosiddetti interventi “trainanti”, nonché ad ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi, gli interventi “trainati”.

Gli interventi devono essere realizzati:

su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);

su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

La circolare n. 24/E del 2020 specifica quali sonogli interventi trainanti.

Sono definiti “trainanti o principali” gli interventi:

di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;

di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;

antisismici e di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi “trainati”, invece, comprendono:

le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge sull’ecobonus, nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In merito all’ammissione al superbonus per tali interventi, la circolare n. 24/E del 2020 ha precisato che “la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 2.1 (…)”.

Tra gli interventi “trainati”, la circolare n. 24/E del 2020 ricomprende anche:

l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;

l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Per quanto riguarda gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, la circolare n. 24/E del 2020 ha precisato che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla “installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus”. In considerazione di tali chiarimenti, si ritiene possano essere “trainati” da un intervento antisismico “trainante” solo gli interventi consistenti nell’istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

Ulteriori importanti chiarimenti in merito agli interventi agevolabili si possono trovare nella guida dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110 per cento.

Interventi trainanti; quali sono?

Gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi. E’ possibile usufruire del superbonus 110 nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

Per questa tipologia di interventi il superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari

40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari

30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

In aggiunta occorre citare la sostituzione degli impianti di  riscaldamento/climatizzazione sulle parti comuni. In questo caso si parla degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici di sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati destinati  sia al riscaldamento, che al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;

apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES);

collettori solari.

Solo per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, è ammesso al superbonus anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;

15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il superbonus 110 per cento spetta poi per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.

C’è poi la detrazione per gli interventi antisismici che è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il superbonus 110 per cento spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Interventi trainati dal 110

Vi è inoltre la possibilità di sfruttare il superbonus 110 per interventi aggiuntivi o trainati, eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

IL superbonus 110 spetta per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Gli interventi di efficientamento energetico trainanti e gli eventuali trainati devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Gli interventi di efficientamento energetico danno diritto al superbonus 110 per cento, a prescindere dalla effettuazione degli interventi trainanti, qualora questi ultimi non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Gli interventi però devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il tema dell’installazione di impianti solari fotovoltaici. In questo specifico caso, il superbonus 110 per cento si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:

impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;

sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:

installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al superbonus;

cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.

Per quanto riguarda  l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, se è eseguita insieme a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al superbonus, la detrazione calcolata su un ammontare massimo di spesa corrispondente a 3.000 euro.

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