Il decreto Liquidita DL 23/2020 .

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Le autorizzazioni da parte della Commissione  Ue per le misure di aiuto introdotte dal decreto liquidità (DL 23/2020), nella forma di garanzie statali su finanziamenti  erogati dal sistema bancario, per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia PMI sono state confermate.

Qui trovi il modulo in word per la richiesta del finanziamento:

Modulo richiesta finanziamento 25.000 € Covid-19

 

Aspettativa delle aziende PMI

L’aspettativa è elevata con riguardo a tutte le misure, ma la maggiore frenesia si concentra anzitutto sui finanziamenti  fino a 25.000 euro con garanzia al 100 % del Fondo centrale di garanzia PMI, restituzione a 72 mesi, preammortamento di 24 mesi e tasso di interesse agevolato.

Una frenesia che  discende,  prima ancora  che dalle garanzie e dalle condizioni di prestito, dalla legittima aspettativa  di una  sua  rapida  erogazione,  in ragione del  fatto  che  la  lett. m)  dell’art. 13 comma 1 del  DL 23/ 2020  prevede espressamente  che l’intervento  del Fondo non solo è concesso automaticamente e senza valutazione, ma anche che il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento coperto dalla garanzia, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti , senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Al  netto  del  fatto  che  questa  previsione  normativa sembra recare con sé l’implicita sfiducia da parte dello Stato circa la capacità  di tempistiche  efficienti  di risposta da parte del gestore del Fondo anche in presenza di una procedura automatica, la norma sposta dunque sulle banche le aspettative  dei beneficiari  di una rapida erogazione, caricando le medesime dei connessi “rischi operativi”,  nel senso che, l’eventuale  eroga­ zione del prestito,  prima  del via libera  definitivo  da parte del gestore del Fondo, espone la banca, ove poi il via libera  definitivo  non  dovesse  arrivare  per errori della banca nella valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi.

Al fine di agevolare le procedure, il MISE  ha messo a disposizione, sul proprio sito internet, un apposito “Modulo per la richiesta  di garanzia  su finanziamenti  di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lett. M), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità ” che il beneficiario può presentare al soggetto finanziatore o al Confidi.

Il modulo si compone di 8 pagine e compendia l’insieme dei requisiti che il soggetto beneficiario deve attestare .

Una istruttoria da parte della banca, seppur semplificata, resta comunque necessaria . In particolare , la banca, dopo aver ricevuto il modulo di richiesta, deve:

– verificare che il richiedente sia un soggetto esercente attività di impresa o di lavoro autonomo con partita

 

IVA, rientrante  nella definizione “europea” di PMI, allargata in questo caso alle imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499;

– acquisire  l’ultimo bilancio  depositato  o l’ultima  dichiarazione fiscale presentata dal richiedente, per verificare che l’ammontare dei ricavi (compensi, per i liberi professionisti) sia superiore a 100.000 euro o, se  inferiore, sia comunque superiore al quadruplo del finanziamento richiesto (per i richiedenti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 il bilancio e la dichiarazione possono es­ sere sostituiti  da apposita autocertificazione ai sensi dell’ art.  47 del DPR  445/ 2000  prevista  nell’ambito del modulo messo a punto dal MISE);

– verificare che il richiedente non presenti esposizioni classificate  come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria;

– verificare che il richiedente non presenti esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate co­ me inadempienze  probabili o scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi della disciplina bancaria; oppure, nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione  non  sia  precedente  alla data del 31 gennaio 2020.

A ciò si aggiunga quanto precisato da Banca d’Italia lo scorso 10 aprile con apposita Raccomandazione, in or­ dine al fatto che “per quanto concerne in particolare i finanziamenti  garantiti dallo Stato” le banche dovranno tenere conto “del complesso degli ulteriori elementi informativi  disponibili  sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso “.

Dopo quanto tempo verrà erogato il prestito?

Difficile dunque pretendere “erogazioni immediate” da parte delle banche, senza  contare  che, alla gestione procedurale  dei predetti  rischi operativi e obblighi  di valutazione  dei profili  di rischio, si aggiunge  al momento per le banche un ulteriore rischio a procedere all’erogazione fino  all’approvazione  del  gestore  del Fondo : quello di veder rifiutata la proposta non per carenza del diritto del richiedente, ma per carenza delle risorse  presenti  nel Fondo , ove si verificasse  una richiesta particolarmente massiccia.

Difficile  dunque, per lo meno fino a quando lo Stato non stanzierà risorse sufficienti, pensare e pretendere che l’erogazione  da parte delle banche possa avere la fluidità e l’immediatezza che il decreto lascerebbe in­ tendere.

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